ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento e individuazione dei soggetti coinvolti.

        Al fine di intraprendere le misure necessarie per assicurare la continuità del traffico sulla linea ferroviaria internazionale Domodossola-Briga, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera, hanno concordato di avviare il rinnovo e la revisione della concessione/Convenzione del Sempione, nell'ambito di un gruppo di lavoro bilaterale coordinato da un Comitato direttivo.
        Il gruppo di lavoro incaricato di procedere alla revisione della Convenzione italo-svizzera per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Sempione nella riunione tenutasi a Berna il 20 maggio 2005, ha concordato il testo definitivo della nuova Convenzione/concessione. Detto progetto ha acquisito il consenso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della difesa, dell'interno e degli affari esteri ed è stato parafato in data 14 dicembre 2005.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche.

        La linea ferroviaria internazionale Briga-Tunnel del Sempione-Domodossola, è regolamentata dal Trattato internazionale del 25 novembre 1895, dal quale derivano alcune Convenzioni governative (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo marzo-luglio 1929) e altre Convenzioni internazionali speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari.
        La Convenzione principale, del 22 febbraio 1896, affidava alla Compagnia Jura Simplon, per la tratta della linea del Sempione in territorio italiano e sino a Iselle, la titolarità della concessione per la costruzione e regolamentava l'esercizio della ferrovia e l'esercizio per il tratto da Iselle a Domodossola. La concessione in argomento è scaduta a fine maggio 2005, in quanto l'articolo 1 della Convenzione del 22 febbraio 1896 prevede che la stessa sia accordata per un periodo di 99 anni dalla data di attivazione della linea all'esercizio, avvenuta il 1o giugno 1906 e occorre, quindi, rinnovarla per assicurare la continuità del servizio ferroviario.

C) Obiettivi generali.

        Tale accordo aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel

 

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corso dei cento anni (direttive europee sul processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario) e in funzione degli sviluppi tecnici che si sono stati nel settore ferroviario. Sono state modificate le parti non più attuali, adeguando la nuova Convenzione alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella stessa i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture. Si è convenuto inoltre di individuare, a latere dei lavori per la rivisitazione degli accordi convenzionali di gestione dell' esercizio, modelli organizzativi efficienti ed efficaci orientati alla ottimizzazione della qualità generale della circolazione (affidabilità dell'infrastruttura, regolazione della circolazione, sistema di segnalamento, regolamenti di esercizio e sicurezza, costi di gestione) nel rispetto del nuovo quadro normativo europeo. Sono stati approfonditi quindi prioritariamente gli aspetti connessi al rinnovo della Convenzione per garantire, lungo l'intera tratta, una unitarietà nei criteri di esercizio ed assicurare la continuità del traffico su tale linea.
        La revisione della concessione, delle Convenzioni e degli atti ad essa connessi è stata effettuata, sentiti RFI e Ferrovie della Stato Spa da parte italiana e SBB e BLS da parte svizzera, che in particolare si sono espressi sui seguenti argomenti:

            1) la compatibilità della concessione alla normativa sul libero accesso alla rete ferroviaria;

            2) le problematiche concernenti i pedaggi;

            3) le problematiche inerenti la gestione, la circolazione e la manutenzione della linea;

            4) gli aspetti legati al rilascio del certificato di sicurezza;

            5) la definizione delle funzioni di controllo a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa.

D)  Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        La nuova proposta di accordo appare decisamente migliorativa rispetto alla precedente Convenzione, che sostituisce integralmente. Con riguardo alla sfera organizzativa, tiene conto degli sviluppi tecnici ed economici del settore, così come dei processi di liberalizzazione nel settore ferroviario che si sono sviluppati in Italia e in Svizzera.
        Riguardo alla sfera economico-finanziaria, si sottolinea che con l'approvazione della nuova Convenzione non ci saranno più sovvenzioni alla Svizzera per l'esercizio della linea in argomento e saranno altresì soppresse le spese per il funzionamento della Delegazione internazionale del Sempione, di cui al capitolo 2481 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La nuova Convenzione si propone di semplificare e di eliminare barriere tecniche e burocratiche riscontrabili nell'esercizio del trasporto internazionale e quindi produrrà vantaggi in ambito economico e sociale.

 

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E) Aree di criticità.

        Non si ravvisano aree di criticità e si ritiene che non ci siano dei rischi per il buon fine dell'intervento normativo proposto. Considerato che la nuova Convenzione non è entrata in vigore entro il periodo di scadenza della precedente (31 maggio 2005), i due Governi e i gestori delle infrastrutture italiana e svizzera si sono impegnati ad assicurare comunque la continuità del servizio ferroviario.

F) Opzioni alternative o opzione nulla.

        Non ci sono opzioni alternative e l'opzione nulla è da escludere.

G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

        La nuova Convenzione, firmata dai rappresentanti di Italia e Svizzera, sarà sottoposta a legge di ratifica in quanto tale strumento è stato già utilizzato per i precedenti rinnovi. Anche in Svizzera la nuova Convenzione viene approvata tramite legge.

 

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